Scritti di Claudia - Procedimento penale domestico (1996)
   
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Scritti di Claudia - Procedimento penale domestico

N.B.: l’imputato, il teste ed il giudice sono, rispettivamente, sorella, madre e padre di Claudia

Procedimento penale domestico n° 1

Imputato: Daniela
Teste: Rosa Maria
Giudice per le indagini preliminari: Claudia
Giudice: Silvio

Imputazione:
Aver preso la macchina per recarsi a Ferrara, con passeggeri a bordo, la sera dell’8.3.96, in mancanza di autorizzazione e con la circostanza aggravante di aver dichiarato al teste RM che:
l’autorizzazione era stata concessa telefonicamente dal Giudice.

Relazione sulle indagini preliminari svolte dal G.I.P. la mattina del 9.3.96
Questa mattina il GIP ha sentito l’imputata a porte chiuse, e prima che quest’ultima avesse contatti col teste.
Il GIP ha chiesto all’imputata di esporre lo svolgimento del fatto.
L’imputata, senza dare segni di turbamento, ha dichiarato di aver attribuito alla conversazione tenutasi col Giudice il giorno 7.3.96 il senso di un’autorizzazione concessa con estrema riluttanza o, almeno, di un rifiuto poco incisivo.
Sollecitata dal GIP ad analizzare meglio la vicenda, l’imputata ha ammesso di avere deliberatamente forzato il senso della conversazione e di essersi “auto-autorizzata”.
Alla richiesta del GIP volta ad ottenere chiarimenti circa la telefonata, l ’imputata ha negato di avervi fatto riferimento in presenza del teste RM.

A questo punto è sopraggiunta la teste RM. Interrogata dal GIP, ha ammesso di non avere alcuna certezza riguardo all’affermazione, da parte dell’imputata, di aver ricevuto il consenso telefonicamente. La deposizione è avvenuta in modo contraddittorio e confuso.

Conclusioni

PROVE
Deposizioni dell ’imputata D. e del teste R.M.

Il GIP ritiene attendibile la deposizione dell’imputata D., perché:
1. non è volta a scagionarla completamente, contenendo la confessione del reato;
2. l’imputata ha esposto i fatti con chiarezza e senza cadere in contraddizione;
3. la teste RM si è, invece, contraddetta ed ha manifestato insicurezza nel ricordare i fatti e nell’esporli.

Il GIP ritiene quindi che sia provata, tramite confessione, la colpevolezza dell’imputata in ordine al reato di:
- sottrazione dell’automobile per recarsi a Ferrara, di sera, con passeggeri;
- mala fede nell’aver sostenuto di essere a ciò autorizzata.

Non è invece provata la circostanza aggravante consistente nell’aver inventato un’autorizzazione concessa telefonicamente.

Il GIP propone l’applicazione di una circostanza attenuante per:
- aver l’imputata confessato il fatto;
- aver l’imputata forzato il senso delle parole del Giudice, ma essendo in ciò aiutata da precedenti “no” del Giudice che si rivelavano poi come un “laissez faire”;
- essersi l’imputata sentita messa alle strette da una negazione tout-court di prendere la macchina;
- aver l’imputata affermato, dinnanzi al GIP, di essere disposta a guidare in presenza del Giudice, se egli concederà questa possibilità.

IL GIP
Claudia Miniucchi

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